astensionismo attivo


l'astensionismo attivo ovvero il rifiuto della scheda.

Come ben sapete l'astensionismo passivo non fa percentuale di media votanti e riguardo alle elezioni legislative il nostro sistema di attribuzione non prevede nessun quorum di partecipazione. A differenza dei referendum dove è richiesto un quorum del 50%+1 degli elettori. Quindi se anche per assurdo nella consultazione elettorale votassero tre persone, ciò che uscirebbe dalle urne sarebbe considerata valida espressione della volontà popolare e si procederebbe quindi all'attribuzione dei seggi in base allo scrutinio di tre schede. Altresì le schede bianche e nulle, fanno si percentuale votanti, ma vengono ripartite, dopo la verifica in sede di collegio di garanzia che ne attesti le caratteristiche di bianche o nulle, in un unico cumulo da ripartire nel cosiddetto premio di maggioranza...(per assurdo sempre votando bianca o nulla se alle prossime elezioni vincesse Berlusconi le suddette schede andrebbero attribuite nel premio del suo partito). Esiste però un metodo astensivo, che garantisce di essere percentuale votante (quindi non delegante) ma consente di non far attribuire il proprio non-voto al partito di maggioranza. È infatti facoltà dell'elettore di recarsi al seggio e una volta fatto vidimare il certificato elettorale, AVVALERSI DEL DIRITTO DI RIFUTARE LA SCHEDA, assicurandosi di far mettere a verbale tale opzione. È possibile inoltre ALLEGARE IN CALCE AL VERBALE, UNA BREVE DICHIARAZIONE IN CUI SE VUOLE, L'ELETTORE HA IL DIRITTO DI ESPRIMERE LE MOTIVAZIONI DEL SUO RIFIUTO (es. nessuno degli schieramenti qui riportati mi rappresenta) Tale sistema oltre a rallentare e rendere difficoltose le operazioni di voto e scrutinio (è obbligatorio compilare infatti per ogni scheda rifiutata un apposito verbale) rende il voto non attribuibile, in quanto la legge consente solo l'attribuzione delle schede contenute nell'urna al momento dell'apertura della stessa, creando una discrepanza tra percentuale votanti e voti attribuibili e di conseguenza un problema di difficile, se non impossibile attribuzione (specie se il fenomeno raggiungesse quote notevoli) di seggi. Infatti in linea teorica (non è mai successo) se la quantità di schede rifiutate raggiungesse la quota di voti necessaria per l'attribuzione di un seggio, tale seggio non potrebbe essere attribuito.
In giro ho trovato anche qualche fonte più dettagliata:

Questo il link al "testo unico delle leggi elettorali", ovvero cosa
dispone la legge:

http://www.riforme.net/leggi/testo-unico-leggi-elettorali-Camera.htm


Art. 4
1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il
cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla
Repubblica.

questo non vuol dire che si deve votare chi c'è
ma che bisogna occuparsi della questione voto per esprimere un diritto per cui tanti
si sono battuti in ogni epoca e tempo.
Scorrendo tra articoli e commi si giunge infine al
TITOLO VII
Disposizioni penali
Art. 104

in particolare:
5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel
processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a
lire 4.000.000.

e questo tutela l'esercizio del diritto di protesta: non mi sento
rappresentato da chi si è presentato, voglio che venga posto a verbale che io, pur volendo esercitare un mio diritto, non sono stato messo in condizioni di farlo dai candidati proposti.

Nei fatti come dovrei procedere:

1. andare a votare, presentarmi con il documento di riconoscimento e la tessera elettorale e farmi vidimare la scheda
2. esercitare il diritto di rifiutare la scheda (dopo che è stata vidimata), dicendo: "rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che questo sia verbalizzato!"
3. Controllare che venga verbalizzato il rifiuto della scheda
4. esercitare il proprio diritto di aggiungere, in calce al verbale, un commento che giustifichi il rifiuto ad esempio (ma ognuno è libero di scegliere il motivo) "nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta")
(d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 - art. 104, già citato)

P.S. Questo si può fare...
e grazie a chi mi ha mandato l'email, perché io ora lo so.